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Aggiornamento impianti fotovoltaici alla delibera AEEG 243/13

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Con la delibera 243/13 dell'Autorità per l'Energia e il Gas (AEEG) pubblicata il 6 giugno 2013, viene prescritto che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio antecedentemente alla data del 31 marzo 2012 debbano conformarsi alle norme del paragrafo 5 dell’Allegato A70 di Terna secondo modalità e tempi diversi in relazione alla potenza dell’impianto e alla tensione di allaccio.

Impianti interessati e tempistiche:

- Impianti collegati in BT (Bassa Tensione) alla data del 31 marzo 2012 di potenza superiore a 20 kW

Si dovranno adeguare entro il 30 giugno 2014

- Impianti collegati in MT (Media Tensione) alla data del 31 marzo 2012 di potenza sino a 50 kW

Si dovranno adeguare entro il 30 giugno 2014

- Impianti collegati in BT (Bassa Tensione) alla data del 31 marzo 2012 di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW

Si dovranno adeguare entro il 30 aprile 2015

Gli impianti collegati in BT (Bassa Tensione) alla data del 31 marzo 2012 di potenza INFERIORE a 6 kW NON HANNO OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO (quindi tutti gi impianti residenziali, di taglia monofase, NON sono soggetti ad obbligo di adeguamento).

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Adeguamento richiesto:

L’adeguamento riguarda il paragrafo 5 dell’allegato A70, ed in particolare, in deroga a quanto indicato nello stesso, gli impianti dovranno rimanere connessi entro il range di frequenza 49-51Hz. L’adeguamento consisterà quindi sostanzialmente nell’impostazione della frequenza 49-51 Hz sulle vecchie protezioni di interfaccia, oppure nell’impostazione di questi stessi parametri nella protezione di interfaccia all’interno degli inverter a seconda se l’impianto in oggetto sia dotato di SPI esterno od interno all’inverter.

I proprietari di impianti rientranti nelle casistiche sottoposte ad obbligo di adeguamento hanno già ricevuto una comunicazione da ENEL Distribuzione o da un altro distributore (nelle altre regioni), via mail, nei primi mesi del 2014 che ricorda l'obbligo vigente.

I titolari di impianti interessati, dopo l’adeguamento dei valori di frequenza, dovranno provvedere ad inviare:

1) il regolamento di esercizio aggiornato (messo a disposizione dalle imprese distributrici di energia elettrica);

2) la comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva, firmata dal tecnico di impresa abilitata o da un tecnico iscritto all’albo professionale per le rispettive competenze.

Il mancato adeguamento anche dopo il sollecito delle imprese distributrici, comporterà la sospensione di eventuali convenzioni di Scambio Sul Posto, Ritiro Dedicato, nonché incentivi in Conto Energia.

Di Silvestro Srl può svolgere tutte le pratiche per l'adeguamento dell'impianto per conto del cliente, compreso l'aggiornamento degli inverter sul campo. Con l'occasine può essere effettuato, opzionalmente, anche un check-up dell'impianto per verificarne la piena funzionalità.

Contattateci per un preventivo, oppure venite a trovarci nella nostra sede a Giulianova (TE) via G.Galilei n.257, tel. 085.8008121.

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